Uffici a Milano, Roma e Messina - Italia

Il management legale: prevenzione per minimizzare il rischio di impresa

Il management legale: prevenzione per minimizzare il rischio di impresa

Il management legale: prevenzione per minimizzare il rischio di impresa, responsabilità penale della impresa, imprenditore e dei manager: modelli organizzativi ed aspetti legali, sia per ottemperare all’art. 2086 cc. al dlgs 231/2001 sia al d.lgs. n.14 del 2019. La minimizzazione dei rischi di impresa e la necessità che l’impresa si doti di un management legale, che attenzioni la vita aziendale nella sua complessità è confermata ancora una volta dal legislatore italiano che nell’adeguare/armonizzare la normativa italiana a quella europea ha legiferato in tal senso, gravando l’impresa individuale, l’impresa collettiva e i manager di nuovi obblighi organizzativi e gestionali, la cui inadempienza prevede responsabilità anche penali.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.s.m.i. il legislatore regola la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, introducendo nell’ordinamento giuridico italiano il concetto, del tutto innovativo fino a quel momento, della responsabilità in sede penale delle società per fatti illeciti compiuti dai propri amministratori/dipendenti nell’esercizio della propria attività, ferma restando la responsabilità personale in merito all’illecito.

Si tratta di un regime di responsabilità penale, a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica (imprenditori e manager) che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione anche gli Enti (l’azienda) nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

Con il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, il Legislatore introduce nell’ordinamento del nostro paese il “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, adeguando la materia alle norme vigenti nei principali paesi dell’Unione Europea.

L’obiettivo del Legislatore è quello di dettare una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali allo scopo di favorire la pronta individuazione delle crisi economiche – finanziarie e salvaguardare la continuità gestionale delle imprese. Allo stesso tempo, il legislatore delinea i profili penali dell’imprenditore e/o dei manager nell’ipotesi di mancanza di comportamenti ed assunzione di modelli idonei a verificare la salute dell’azienda e preventivamente a voler identificare la necessità di dichiarare la crisi d’impresa, soprattutto in un’ottica di perdita della continuità aziendale.

Il management legale si pone come un faro preventivo per identificare la rotta dell’imprenditore.

Il modello 231/2001

Spesso le aziende sono convinte che l’adozione delle misure dettate dal Dlgs 81/2008 e ss mm ii per la tutela e la sicurezza dei lavoratori siano sufficienti per escludere le responsabilità penali dell’imprenditore e dei suoi manager.

Non è così. La normativa prevede una serie di reati specifici anche a seconda del settore di riferimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo: reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; delitti informatici.

Il modello organizzativo aziendale, ai sensi del Dlgs 231/2001 è necessario per individuare specificatamente le responsabilità in ragione dei ruoli aziendali e soprattutto ad evitare, attraverso un attento monitoraggio, le responsabilità penali.

L’assetto organizzativo dell’impresa societaria o collettiva capace di rilevare la crisi e la perdita di continuità aziendale

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa riforma l’art. 2086 c.c., che prevede l’obbligo dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Ciò significa che tutte le imprese societarie o collettive, le società pubbliche e i gruppi di imprese, dovranno porre in essere tutti quei modelli organizzativi idonei a monitorare che l’azienda possa far fronte alle obbligazioni assunte e prevedere le misure necessarie per ristabilire l’equilibrio giuridico, economico, finanziario e patrimoniale. L’obbligo incombe anche se l’attività non ha fini di lucro.

L’assetto organizzativo dell’impresa societaria o collettiva capace di rilevare la crisi e la perdita di continuità aziendale

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa riforma l’art. 2086 c.c., che prevede l’obbligo dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Ciò significa che tutte le imprese societarie o collettive, le società pubbliche e i gruppi di imprese, dovranno porre in essere tutti quei modelli organizzativi idonei a monitorare che l’azienda possa far fronte alle obbligazioni assunte e prevedere le misure necessarie per ristabilire l’equilibrio giuridico, economico, finanziario e patrimoniale. L’obbligo incombe anche se l’attività non ha fini di lucro.

L’impresa individuale

I doveri imposti all’imprenditore individuale sono più circoscritti.

Si limitano all’adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato della crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Non è richiesta come obbligatorio, ma è auspicabile che l’imprenditore individuale adozione di un sistema organizzativo di monitoraggio giuridico, economico e finanziario. E’ comunque necessario che il suo comportamento aziendale, nel business day-by day e nella programmazione aziendale anche a medio termine sia giuridicamente corretto.

Quindi, i modelli organizzativi e le procedure d’allerta da adottare non riguardano solo per i flussi di cassa prospettici.

La procedura d’allerta e il sistema premiale

L’imprenditore, la cui impresa versa in uno stato di crisi, cioè in uno stato di difficoltà economico-finanziaria deve evitare lo stato d’insolvenza promuovendo la c.d. procedura di allerta.

La procedura di allerta può essere attivata dal collegio sindacale o dal revisore dei conti, se presenti.

In presenza di determinate condizioni, la procedura d’allerta può essere attivata anche da soggetti esterni all’impresa, per esempio dall’ Agenzia delle Entrate, dall’ INPS o da enti deputati alla riscossione, che il Codice della Crisi d’Impresa definisce creditori pubblici qualificati.

Alla luce anche di questa facoltà della Pubblica Amministrazione, creditore pubblico qualificato, è sempre consigliabile che l’azienda (società o ditta individuale) si doti di un management legale preventivo che individui gli aspetti giuridici di riferimento e collabori nella/rediga i modelli organizzativi per prevenire la procedura di allerta ovvero attivata la procedura di allerta, in ogni caso, consentire all’imprenditore di essere destinatario di alcuni benefici e/o beneficiare dell’attenuante penale o addirittura dell’esimente penale in caso di bancarotta fraudolenta.

Condizione imprescindibile per accedere alle misure premiali è che l’istanza di composizione assistita della crisi venga presentata tempestivamente all’ ‘Organismo di composizione della crisi d’impresa costituito presso la locale Camera di Commercio.

Tra i benefici, cumulabili tra loro, si segnalano la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali durante la composizione assistita della crisi e Il dimezzamento degli interessi e delle sanzioni sui debiti tributari oggetto della composizione.

Bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta: cause di non punibilità

L’art. 324 della riforma solleva dalla responsabilità penale, per fatti che integrino i reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, l’imprenditore che abbia prontamente segnalato la crisi d’impresa e limitatamente agli atti compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di altri accordi di ristrutturazione del debito.

Quale organizzazione darsi?

E’ importante rispondere alla domanda su quale siano gli assetti organizzativi richiesti dall’art.2086 c.c., poiché la norma, a differenza di altre disposizioni contenute nel Codice della Crisi d’Impresa, è già vigente.

Già l’art. 2086 c.c. obbliga che l’impresa abbia un’organizzazione.

Il combinato disposto dell’art.2086 c.c. con le normative specifiche del modello 231/2001 e il d.lgs N.14 del 2019, impongono a qualsiasi imprenditore strumenti preventivi quali i modelli organizzativi e procedure d’allerta da adottare al fine attenuare o escludere alcune responsabilità penali dell’azienda, dell’imprenditore e dei manager.

Carmelo Marra
Avvocato
Patrocinante in Cassazione
International Business Lawyer
LLM London in International and Comparative Business Law
Master en Droit Communautaire
LUISS Business School in Management of the businesses’ crises

Contattaci per avere una prima consulenza gratuita
Email: info@marraursolegal.it
Avv Carmelo Marra: 0039 348 88 42 892