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Whistleblowing’s Policy – valutazione, analisi e management del rischio e della redazione della correlata policy

Whistleblowing’s Policy – valutazione, analisi e management del rischio e della redazione della correlata policy

Care Clienti, Cari Clienti, Care Amiche, Cari Amici,

un’altra modifica alla stringente normativa già da rispettare. Noi possiamo assisterVi in via preventiva e continuativa.

Come di Vostra conoscenza, tra i servizi continuativi  e preventivi, il nostro Studio presta assistenza preventiva nell’ambito della privacy (anche informatica), nella struttura della organizzazione aziendale, nella valutazione e gestione preventiva della responsabilità delle aziende (D.Legs 231/2001) e quindi dell’Organismo di vigilanza,  nonché nell’ambito dell’anticorruzione ed anche nella  Whistleblowing’s Policy – valutazione, analisi e management della rischio e della redazione della correlata policy.

Tutte le normative sopra richiamate sono connesse tra di loro e necessitano di un modello organizzativo su misura che coordini la prevenzione della violazione di queste normative.

Con DLgs del 10.03.2023 n. 24, l’Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul whistleblowing del 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione sia nell’ambito degli Enti pubblici o esercenti servizi pubblici sia nell’ambito delle aziende private.

L ‘Anac è l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.

L’Anac fa parte del Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), la rete delle 29 autorità europee che mirano a promuovere e salvaguardare l’integrità pubblica nei rispettivi Paesi e sono responsabili della gestione di segnalazioni provenienti da whistleblowers e della loro protezione da comportamenti ritorsivi.

Cosa prevede il decreto legislativo                                                                                                                                                                                                                                                                                    Disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.  Per quanto riguarda i soggetti del settore privato, negli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica.

A chi si applicano le tutele del decreto legislativo whistleblowing?

Lo scopo della normativa è quello di tutelare coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Divieto di ritorsione

I whistleblowers non possono subire ritorsioni di alcun genere e natura.

Obbligo canale segnalazione interna e policy per assesment e management del rischio e dell’operatività nell’ambito della compliance.

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower.

Le aziende che ottemperano alla normativa sulla sicurezza sul lavoro D.Legs 231/2001 sono tenute, anche se non hanno 50 dipendenti ad avere una policy. Ciò in pieno coordinamento delle normative richiamate e al fine di essere destinatari di interpretazioni a loro sfavore.

Aziende che sono soggette alla compliance della normativa whistleblowing:

  1. Le aziende che devono o hanno adottato un modello organizzativo di cui al D.Legs 231/2001
  2. Le aziende che nell’ultimo anno hanno assunto più di 50 dipendenti a tempo indeterminato o determinato
  3. Ovvero le aziende soggette al rispetto della normativa dei mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Perché adempiere?

E’ bene però coordinare, armonizzare e programmare e rivedere la struttura aziendale e le procedure dell’Organo di Vigilanza (DLgs 231/2001) nonché con la normativa sulla prevenzione della Crisi di Impresa. Si rammentano le possibili implicazioni di carattere penale per amministratori e imprenditori.

Sanzioni

L’Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  1. a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  2. b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  3. c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Entrata in vigore

Le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

 

Per informazioni chiama

Avv Carmelo Marra

0039 348 88 42 892