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Notifica via PEC delle cartelle esattoriali alle imprese

Notifica via PEC delle cartelle esattoriali alle imprese

Società e professionisti sono destinatari di notifiche via PEC di cartelle esattoriali. In questo articolo esaminiamo quando possono non essere valide.

La notifica via PEC della cartella di pagamento da parte dell’Agente per la Riscossione a Società e Professionisti

L’Ente per la riscossione esegue una notifica a mezzo PEC della cartella, ma queste notifiche sono valide?

Per eseguirsi una valida notifica a mezzo PEC è necessario che questa sia fatta nel rispetto della normativa, affinché venga ad ottemperarsi all’esigenza di conoscibilità/ conoscenza dell’atto notificato.

Quando la notifica via PEC è valida?

Occorre che quindi si alleghi e si abbia prova del certificato di firma del gestore di PEC, delle informazioni richieste dall’art. 18 D.M. 21 .2.2011 n, 44 per il corpo del messaggio, e delle ricevute della PEC, nonché degli ulteriori dati di certificazione (TAR Napoli 9.4.2013 n. 1756). In assenza di tali elementi la notifica è nulla ed inesistente.

Le notifiche via PEC per essere valide:

  • Il documento deve essere sottoscritto digitalmente  

Nel caso di invio di un atto tramite PEC, affinché sia valida la notifica, è necessaria, inoltre, la sottoscrizione del medesimo tramite firma informatica.

Poiché il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) disciplina quattro tipi di firme informatiche (firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale) l’atto è validamente sottoscritto se viene apposta una di queste firme e se viene inviato a mezzo PEC.

Con la notifica PEC l’Agente per la Riscossione trasmette una mera copia della cartella di pagamento che non garantisce la sua conformità all’originale. Affinché la notifica via PEC sia valida, bisogna anche verificare questo aspetto.

  • È necessario che la notifica sia fatta da “Pubblico Ufficiale”

La notifica deve essere fatta da un pubblico Ufficiale.

L’agente per la riscossione non ha veste tecnica di “Ufficiale giudiziario” ai sensi e per gli effetti dell’art. 149 bis c.p.c. e/o della normativa in tema di notifica degli atti aventi valore giuridico pregnante.

Infatti, l’articolo 149 bis, 2^ comma, del codice di procedura civile, infatti, prevede che “l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale”. Da tale disposizione, pertanto, sembrerebbe desumersi che la notifica deve essere eseguita dall’’Ufficiale Giudiziario o da un soggetto a questo equiparato.

Soggetto equiparato, all’Ufficiale giudiziario è anche il dipendente delle Poste Italiane che notifica per posta.

  • Mancata prova della conoscenza dell’atto

Altro motivo per rendere annullabile, nulla o irregolare la notifica di un atto/cartella esattoriale notificato dall’Agenzia delle Entrate ovvero dall’Agente di Riscossione, consiste nel fatto che la notifica PEC non garantirebbe l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, in quanto “il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica dell’effettiva apertura e lettura del messaggio”.

Secondo giurisprudenza tributaria, invece, con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare “fede privilegiata” alla propria attestazione di consegna (sia essa la relata di notifica o il registro di consegne delle raccomandate a.r.).

Quindi, rispetto al sistema raccomandata, la PEC lascia incerto l’esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, modificando il giorno esatto dal quale decorre il termine per la contestazione dell’atto. Si consideri che normalmente un atto può essere impugnato entro 60 dalla data di conoscenza.

Per tutti questi motivi, e per altri ancora di carattere squisitamente tecnico, la notifica via PEC da parte dell’Agente per la Riscossione di un documento in formato pdf ad un professionista o ad una società può non essere valido.

Conclusioni

Nel caso di notifica di una cartella esattoriale o altri atti provenienti dall’Agenzia delle Entrate ovvero dall’Agente di Riscossione, la notifica è nulla e/o annullabile e/o irregolare:

  1. per le modalità con le quali è stata eseguita la notifica;
  2. perché l’agente della riscossione non è tecnicamente un ufficiale giudiziario;
  3. perché il documento allegato non reca alcuna firma digitale, trattandosi di una mera copia priva di qualsiasi attestazione di conformità e/o attribuzione ad un soggetto emittente;
  4. perché non si sa la data di conoscenza dell’atto.

Comunque per far valere la nullità della notifica bisogna, comunque, fare ricorso al Giudice Tributario o all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Marra Urso Legal Business Professionals Ti può aiutare a verificare la correttezza della notifica ricevuta via PEC e contestare la cartella esattoriale/atto.